Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

Quando la pensione sia assegnata per invalidita' derivante da infortunio sul lavoro, che dia diritto ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, o che dia diritto al pagamento di un capitale in base ad assicurazione stipulata dalle aziende con compagnie private, la pensione spettante, a norma della presente legge, all'iscritto o ai superstiti deve essere ridotta ad una misura tale che sommata, nel primo caso con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria, nel secondo caso, con quella risultante dalla applicazione, al capitale assicurato, dei coefficienti di cui all'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali di detta ultima retribuzione fissate dal precedente art. 20. Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del fondo dei minimi di pensione di cui al precedente art. 21.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art22 · fonte del testo