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((L'iscritto che senza aver maturato diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio, qualora non intenda avvalersi dalla facolta' di cui all'articolo 28 della presente legge ha diritto ad una indennita', una tantum, pari ai 25 trentesimi della retribuzione mensile per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque. La retribuzione di cui al comma precedente va determinata, agli effetti del calcolo della prestazione, secondo i criteri fissati nel secondo comma dell'articolo 17)). 1 L'indennita' predetta e' liquidata su domanda dell'avente diritto. Ove la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni la indennita' ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento, se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci. Nessuna riduzione e' apportata nel caso in cui l'indennita' spetti all'iscritta che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purche' questo si effettui non oltre sei mesi dalla cessazione dal servizio. Nessuna riduzione e' altresi' apportata nel caso in cui l'indennita' spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui e' previsto, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, il divieto di licenziamento. Dall'ammontare dell'indennita' spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute in applicazione delle leggi disciplinati l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai fini dell'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione stessa, per il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo. In ogni caso la detrazione non puo' assorbire piu' del 50 per cento delle indennita' dovute a norma del presente articolo. La eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' a carico del Fondo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 53
1con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972
