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Il Fondo e' amministrato da un Comitato del quale fanno parte:

  • a)il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • b)il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)un funzionario del Ministero del tesoro;
  • d)cinque rappresentanti delle aziende elettriche private e cinque rappresentanti degli iscritti, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  • e)il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Comitato e' presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, da chi e' designato a sostituirlo ai sensi delle vigenti norme. I membri del Comitato di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 4 aprile 1965

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