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Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente art. 5:

  • a)esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
  • b)deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;
  • c)dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge;
  • d)esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art6 · fonte del testo