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Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente art. 5:
- a)esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
- b)deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;
- c)dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge;
- d)esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo. ((e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 53
1con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 aprile 1965
