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I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:

  • a)un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti: per il periodo dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento; per gli anni successivi, 19 per cento;
  • b)un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1949. Il contributo complessivo risultante dalla applicazione delle precedenti lettere a) e b) e' destinato, per il 3 per cento della retribuzione, alla capitalizzazione e, per la parte restante, alla ripartizione. Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammente.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 4 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art9 · fonte del testo