Riguardo alle violazioni incriminate dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile) il diritto di difesa diviene automaticamente operante quando - a seguito degli accertamenti compiuti, in base all'art. 4 stessa legge, da funzionari espressamente qualificati ufficiali di polizia giudiziaria - le persone interessate risultino indiziate di reato. Perché il diritto di difesa in materia sia rispettato occorre, quindi, che - specie quando l'analisi dei campioni prelevati sia stata effettuata in assenza di ogni forma di contraddittorio - agli indiziati sia assicurata la possibilità di avanzare immediata richiesta di revisione; lo stesso diritto di difesa esigendo, altresì, che la revisione sia assistita dalle garanzie che gli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale (col necessario presupposto dell'art. 390 per quanto riguarda la nomina del difensore) stabiliscono per gli atti peritali in istruttoria. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, l'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato, con le suddette garanzie, il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio. - S. nn. 29 e 104/1977, 186/1975, 179/1971, 2/1970 e 149/1969.
Art. 390 c.p.p. · Art. 4 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile