Art. 4 — Vigilanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1986 al 10 aprile 2019. Leggi il testo vigente →
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 gennaio 1986, n.15 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale."
Testo in vigore dal 6 febbraio 1986 al 10 aprile 2019
