Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1986 al 10 aprile 2019. Leggi il testo vigente →

La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 gennaio 1986, n.15 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale."

Testo in vigore dal 6 febbraio 1986 al 10 aprile 2019

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 15/1986

    Ha colpito questo articolo
    28 gennaio 1986

    Riguardo alle violazioni incriminate dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile) il diritto di difesa diviene automaticamente operante quando - a seguito degli accertamenti compiuti, in base all'art. 4 stessa legge, da funzionari espressamente qualificati ufficiali di polizia giudiziaria - le persone interessate risultino indiziate di reato. Perché il diritto di difesa in materia sia rispettato occorre, quindi, che - specie quando l'analisi dei campioni prelevati sia stata effettuata in assenza di ogni forma di contraddittorio - agli indiziati sia assicurata la possibilità di avanzare immediata richiesta di revisione; lo stesso diritto di difesa esigendo, altresì, che la revisione sia assistita dalle garanzie che gli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale (col necessario presupposto dell'art. 390 per quanto riguarda la nomina del difensore) stabiliscono per gli atti peritali in istruttoria. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, l'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato, con le suddette garanzie, il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio. - S. nn. 29 e 104/1977, 186/1975, 179/1971, 2/1970 e 149/1969.

    Art. 390 c.p.p. · Art. 4 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1971 al 6 febbraio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 gennaio 1986, n.15 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1083~art4 · fonte del testo