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Per l'annata agraria 1977-78, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette a eventuale conguaglio secondo quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977. Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti, in via provvisoria, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato. E' sospesa l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato, che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosita' connessa al pagamento di detti canoni.

Testo in vigore dal 15 maggio 1978 al 29 novembre 1979

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 144/1986

    Questione infondata
    18 giugno 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176 (Norme provvisorie in tema di affitto di fondi rustici), nella parte in cui dette disposizioni - emanate in adeguamento alla sentenza della Corte n. 153 del 1977 - determinano i canoni, per gli anni precedenti, in via provvisoria e ne prevedono la rivalutazione con successiva legge, senza porre alcun limite temporale per la sua emanazione. Infatti, dopo le ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, recante appunto la preannunciata nuova e defintiva disciplina della materia. - S. n. 153/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici

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  • Sentenza n. 139/1984

    Illegittimità dichiarata
    7 maggio 1984

    Allorché è pendente il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti relativi a rapporti sorti antecedentemente (e quindi il creditore può, secondo i principi generali, pretendere quanto ancora gli è dovuto), non è consentito al legislatore ordinario limitare la portata dell'art. 136 Cost., ricorrendo, come nella specie, all'espediente di introdurre un nuovo onere, non previsto al momento dell'avvenuto pagamento parziale, e di escludere perciò l'acquisto del diritto successivamente riconosciuto dalla legge che ha sostituito quella dichiarata invalida in quanto in tal modo il rapporto non ancora esaurito rimane illegittimamente regolato dalla norma annullata, venendo così indebitamente a ridursi l'operatività dell'art. 136 Cost.. Ne' potrebbe sorgere dubbio, nella specie, sulle possibilità della pronuncia di annullamento della disposizione denunciata per il fatto che il giudice a quo ha invocato quale parametro soltanto l'art. 3 della Costituzione: invero il principio di eguaglianza sancito da tale articolo risulta certamente violato dalla disposizione denunciata, la quale arbitrariamente esclude nei confronti di alcuni soggetti, titolari, come gli altri, di rapporti non esauriti, l'applicazione dell'art. 136 Cost., che in questa sede viene in rilievo come tertium comparationis. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. (in riferimento all'art. 136 Cost.) - l'art. 1, comma terzo, della L. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato dall'art. 15, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203 (limitatamente alle parole "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore"), che dispone la definitività dei pagamenti dei canoni effettuati, senza contestazione del locatore, anteriormente alla data del 29 dicembre 1977 e quindi esclude i suddetti pagamenti dal conguaglio stabilito dalla legge (in conseguenza delle sentenze nn. 155 del 1972 e 153 del 1977). Viene meno, in dipendenza di questa pronuncia di illegittimità costituzionale, la diseguaglianza tra locatore e affittuario, dedotta dal giudice a quo sul rilievo che la preclusione era posta dalla norma invalidata solo nei confronti del primo. -cfr. S. nn. 155/1972, 153/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 251/1982

    Altra decisione
    29 dicembre 1982

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 176, anche in relazione all'art. unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, in riferimento a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con precedente decisione ed all'art. 136 Cost., essendo entrata in vigore successivamente alla pronuncia delle ordinanze di remissione la legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui normativa in tema di determinazione, adeguamento e corresponsione dei canoni di affitto dei fondi rustici, rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni. - s. n. 153/1977. O. n. 211/1982.

    Art. 136 cost. · Art. 1 Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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