Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Gli interventi su questo articolo(1)

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Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2002 al 22 dicembre 2008

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 223/1983

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 1983

    La normativa "provvisoria" (artt.1, comma 1 e 2, e 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 e articolo unico della legge 25 settembre 1981 n. 535) che, in tema di determinazione della indennita` di espropriazione per le aree fabbricabili, ancora la indennita` provvisoria al valore agricolo medio della zona e preannuncia un conguaglio da definire mediante un'ulteriore adottanda disciplina, diverge dal modello costituzionale di indennizzo, previsto nel comma 3 dell'art. 42, restaurando gli stessi criteri di commisurazione gia` dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sent. n. 5 del 1980. Cosi` facendo il legislatore, sebbene operando in via nominalmente provvisoria, ha fatto rivivere, nella sostanza, norme gia` divenute inefficaci, in conseguenza del loro annullamento da parte della Corte, ed ha quindi eluso il precetto contenuto nell'art. 136, comma 1, Cost. che gli impone di accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica delle norme illegittime e non gli consente di "prolungarne la vita" fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore. La riproduzione di norme gia` dichiarate illegittime, non compensata neppure da alcuna predeterminazione dell'indennita` definitiva che garantisce il serio ristoro dei soggetti espropriati, non e` costituzionalmente legittima. Ne deriva altresi` la illegittimita` costituzionale delle residue norme della legge n. 385 e degli ulteriori provvedimenti legislativi, ad essa collegati, sul differimento dei termini dell'emananda normativa (Illegittimita` costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 nonche` dell'art. unico della legge 25 settembre 1981 n. 535; illegittimita` costituzionale derivata dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, nonche` dell'art. unico della legge 29 luglio 1982 n. 481 e dell'art. unico della legge 23 dicembre 1982 n. 943). - cfr.: S. nn. 73/63, 88/66, 16/68, 5/80, 13/80.

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  • Ordinanza n. 9/1991

    Altra decisione
    10 gennaio 1991

    Rinvio degli atti al giudice a quo in quanto la ordinanza di rimessione, avendo per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti soltanto nell'ambito del giudizio stesso, ed essendo priva dei requisiti richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è da ritenersi inidonea a promuovere un giudizio incidentale di costituzionalità.

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  • Ordinanza n. 262/1984

    Questione infondata
    3 dicembre 1984

    1. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385 - sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 42, terzo comma, e 113 della Costituzione - in quanto già decisa con sentenza n. 223 del 1983; 2. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di…

    Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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