Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:
- a)per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, al valore, agricolo medio, determinato a norma dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;
- b)per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente: da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti; da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.3 L'indennita' cosi' determinata sara' soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.123 Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennita' corrisposta a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva.3 Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennita' determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennita' definitiva.3 Fermo restando quanto e' stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n. 771, concernente l'istituzione di una seconda Universita' statale in Roma, i richiami che, sull'indennita' di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge.3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 luglio 1981, n.396, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1981, n.535
1Il D.L. 28 luglio 1981, n.396, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1981, n.535 (in G.U. 28/9/1981, n.266) ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine indicato nel secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e' differito al 31 maggio 1982."
Il D.L. 29 maggio 1982, n.298, convertito in legge senza modificazioni dalla L. 29 luglio 1982, n.481 (in G.U. 30/7/1982, n.208) ha disposto (con l'art.1) che:" E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982 il termine indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385."
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in G.U. 1a s.s. 27/7/1983, n.205) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385, nonche' dell'articolo unico della legge 25 settembre 1981, n.535; dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, nonche' dell'articolo unico della legge 29 luglio 1982, n. 481, e dell'articolo unico della legge 23 dicembre 1982, n. 943."
Testo in vigore dal 28 luglio 1983 al 1 gennaio 2002
