Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1980 al 29 settembre 1981. Leggi il testo vigente →

Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:

  • a)per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, al valore, agricolo medio, determinato a norma dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;
  • b)per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente: da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti; da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. L'indennita' cosi' determinata sara' soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennita' corrisposta a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva. Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennita' determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennita' definitiva. Fermo restando quanto e' stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n. 771, concernente l'istituzione di una seconda Universita' statale in Roma, i richiami che, sull'indennita' di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 1 agosto 1980 al 29 settembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 223/1983

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 1983

    La normativa "provvisoria" (artt.1, comma 1 e 2, e 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 e articolo unico della legge 25 settembre 1981 n. 535) che, in tema di determinazione della indennita` di espropriazione per le aree fabbricabili, ancora la indennita` provvisoria al valore agricolo medio della zona e preannuncia un conguaglio da definire mediante un'ulteriore adottanda disciplina, diverge dal modello costituzionale di indennizzo, previsto nel comma 3 dell'art. 42, restaurando gli stessi criteri di commisurazione gia` dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sent. n. 5 del 1980. Cosi` facendo il legislatore, sebbene operando in via nominalmente provvisoria, ha fatto rivivere, nella sostanza, norme gia` divenute inefficaci, in conseguenza del loro annullamento da parte della Corte, ed ha quindi eluso il precetto contenuto nell'art. 136, comma 1, Cost. che gli impone di accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica delle norme illegittime e non gli consente di "prolungarne la vita" fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore. La riproduzione di norme gia` dichiarate illegittime, non compensata neppure da alcuna predeterminazione dell'indennita` definitiva che garantisce il serio ristoro dei soggetti espropriati, non e` costituzionalmente legittima. Ne deriva altresi` la illegittimita` costituzionale delle residue norme della legge n. 385 e degli ulteriori provvedimenti legislativi, ad essa collegati, sul differimento dei termini dell'emananda normativa (Illegittimita` costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 nonche` dell'art. unico della legge 25 settembre 1981 n. 535; illegittimita` costituzionale derivata dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, nonche` dell'art. unico della legge 29 luglio 1982 n. 481 e dell'art. unico della legge 23 dicembre 1982 n. 943). - cfr.: S. nn. 73/63, 88/66, 16/68, 5/80, 13/80.

    Art. 1 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili · Art. 2 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili · Art. 3 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 9/1991

    Altra decisione
    10 gennaio 1991

    Rinvio degli atti al giudice a quo in quanto la ordinanza di rimessione, avendo per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti soltanto nell'ambito del giudizio stesso, ed essendo priva dei requisiti richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è da ritenersi inidonea a promuovere un giudizio incidentale di costituzionalità.

    Art. 1 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 262/1984

    Questione infondata
    3 dicembre 1984

    1. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385 - sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 42, terzo comma, e 113 della Costituzione - in quanto già decisa con sentenza n. 223 del 1983; 2. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di…

    Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1980-07-29;385~art1 · fonte su Normattiva