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Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere alla esecuzione deve, in deroga all'articolo 608 del codice di procedura civile, fare istanza al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del codice di procedura civile per chiedere che venga fissata la data dell'esecuzione. Se il conduttore non e' presente alla pronuncia del decreto, questo deve essergli comunicato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esecuzione. L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio e' disposto per motivi di inadempienza, oppure nell'ipotesi che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore. Negli altri casi il pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativamente alle condizioni del conduttore e del locatore, puo' fissare la data dell'esecuzione non oltre sei mesi dall'emissione del decreto. Su istanza del conduttore che non sia moroso, il pretore, con le formalita' di cui al secondo comma, puo' prorogare per piu' volte e per non piu' di sei mesi complessivi la data di esecuzione di cui al precedente comma quando sussistano validi motivi. Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita' di un immobile destinato ad uso di abitazione puo' essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute. Il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato. 4 Al conduttore moroso, che non abbia fruito del termine di grazia di cui al comma precedente, puo' parimenti essere concessa la proroga dell'esecuzione di cui al comma quinto, qualora provveda al pagamento delle pigioni scadute nel termine fissato dal pretore a seguito del ricorso del conduttore diretto ad ottenere la proroga. Detto termine non potra' essere inferiore a 20 giorni e superiore a 60. Durante il periodo di graduazione e di proroga il conduttore e' tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 marzo 1980, n. 34 (in G.U. 1a S.S. 02/04/1980, n. 92), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) in quanto, ricorrendo l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile locato, e con gli stessi poteri di valutazione esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del giudizio".

Testo in vigore dal 3 aprile 1980 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 34/1980

    Altra decisione
    25 marzo 1980

    La disposizione impugnata, statuendo che "nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita` di un immobile destinato ad uso di abitazione puo` essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni "scadute" e che "il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato" e` in contrasto con l'art. 3 Cost., da' adito ad una immotivata ed irragionevole disparita` di disciplina nel caso di locazione con clausola risolutiva espressa, nella quale le stesse ragioni che possono, in ipotesi, secondo l'apprezzamento del giudice, giovare al conduttore moroso per essere rimesso in termine a sanare la mora, non valgono invece ad evitargli la risoluzione della locazione ove egli gia` in corso di causa abbia spontaneamente pagato i canoni scaduti. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 4, sesto comma, L. 26 novembre 1969 n. 833, in quanto ricorrendo la ipotesi di clausola risolutiva espressa non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile e con gli stessi poteri esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del giudizio.

    Art. 4 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 150/1973

    Questione infondata
    18 luglio 1973

    La disciplina contenuta nell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, così come sostituito con modifiche dall'art. 4, comma sesto della legge 26 novembre 1969, n. 833, in vigore -quest'ultima norma- in forza dell'art. 56, ultimo comma, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo cui ai conduttori morosi che provvedono al pagamento delle pigioni scadute nel termine appositamente fissato dal giudice nel corso del giudizio per convalida di sfratto è concesso il beneficio di sanare la mora, mentre tale beneficio non è accordato ai conduttori morosi che abbiano effettuato il pagamento in epoca anteriore alla pronuncia di merito, non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento che importi violazione dell'art. 3 della Costituzione. Le situazioni poste a raffronto -quella del conduttore che paga anteriormente alla prima udienza e quella del conduttore che non paga le pigioni dovute e richiede prima della trattazione della causa la concessione del termine per il pagamento di quelle pigioni- sono ben differenti: il pagamento, infatti, nelle due ipotesi considerate, avviene in momenti diversi rispetto all'iter del processo e, in relazione a ciò, risultano condizionati i poteri del giudice che, nel primo caso non hanno modo di esplicarsi. Dalla rilevata diversità di situazioni deriva la non irragionevolezza della diversità di disciplina giuridica. Non è, pertanto, fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legitttimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui la norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute.

    Art. 3 cost. · Art. 4 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art4 · fonte su Normattiva