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Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere alla esecuzione deve, in deroga all'articolo 608 del codice di procedura civile, fare istanza al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del codice di procedura civile per chiedere che venga fissata la data dell'esecuzione. Se il conduttore non e' presente alla pronuncia del decreto, questo deve essergli comunicato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esecuzione. L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio e' disposto per motivi di inadempienza, oppure nell'ipotesi che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore. Negli altri casi il pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativamente alle condizioni del conduttore e del locatore, puo' fissare la data dell'esecuzione non oltre sei mesi dall'emissione del decreto. Su istanza del conduttore che non sia moroso, il pretore, con le formalita' di cui al secondo comma, puo' prorogare per piu' volte e per non piu' di sei mesi complessivi la data di esecuzione di cui al precedente comma quando sussistano validi motivi. Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita' di un immobile destinato ad uso di abitazione puo' essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute. Il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato. Al conduttore moroso, che non abbia fruito del termine di grazia di cui al comma precedente, puo' parimenti essere concessa la proroga dell'esecuzione di cui al comma quinto, qualora provveda al pagamento delle pigioni scadute nel termine fissato dal pretore a seguito del ricorso del conduttore diretto ad ottenere la proroga. Detto termine non potra' essere inferiore a 20 giorni e superiore a 60. Durante il periodo di graduazione e di proroga il conduttore e' tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 3 aprile 1980
