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((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1983, N. 212)). 3 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1983, N. 212)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1983, N. 212)). Nei riguardi dei sottufficiali richiamati o trattenuti perche' residenti in territori considerati inaccessibili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 808.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1983, n. 212
3La L. 10 maggio 1983, n. 212 ha disposto (con l'art. 50, comma 1) che "Il limite di eta' di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' elevato a cinquantasei anni".
Testo in vigore dal 7 giugno 1983 al 9 ottobre 2010
