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I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in piu' riprese, almeno nove anni di servizio effettivo, compreso quello di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in tale posizione sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del 53° anno di eta' e, comunque, fino al compimento del periodo minimo di servizio per conseguire il diritto a pensione, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto. I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio, che compiano, anche in piu' riprese, nove anni di servizio compreso quello di leva, possono chiedere, man mano che maturino tale anzianita', di essere ammessi al trattenimento in servizio indicato nel precedente comma. L'accoglimento delle domande dei sottufficiali, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, e' subordinato al giudizio favorevole delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. Nei riguardi dei sottufficiali richiamati o trattenuti perche' residenti in territori considerati inaccessibili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 808.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 7 giugno 1983
