Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 11 — Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte Costituzionale

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Se l'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, in qualunque stato e grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione inquirente o al Parlamento in seduta comune e' in corso un procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale perche' questa si pronunci sulla competenza. Della trasmissione e' data notizia al Presidente della Camera dei deputati. La Corte Costituzionale decide con sentenza in Camera di consiglio, nella composizione prevista per i giudizi d'accusa, sentito un rappresentante della Commissione inquirente.1a Qualora il procedimento sia gia' innanzi alla Corte Costituzionale, l'autorita' giudiziaria ordinaria o militare trasmette gli atti alla Corte stessa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1a

La Corte Costituzionale con sentenza 7-12 novembre 1974, n. 259(in G.U. 1a s.s. 13/11/1974, n. 296)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorita' giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione; b) dello stessso art. 11, secondo comma, nella parte in cui prescrive che tale decisione debba avvenire "sentito un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche l'autorita' giudiziaria".

Testo in vigore dal 14 novembre 1974 al 14 maggio 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 259/1974

    Illegittimità dichiarata
    12 novembre 1974

    L'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20 contrasta con il combinato disposto degli artt. 134 e 135, primo ed ultimo comma Cost. , poiché sottrae un gruppo di conflitti tra poteri dello Stato all'unico giudice che abbia, in forza dell'art. 134, competenza a deciderne e che si identifica nella Corte costituzionale, così come definita e determinata nella sua struttura ordinaria dal primo comma dell'art. 135, mentre è soltanto nei giudizi di accusa che l'ultimo comma dello stesso art. 135 prescrive che intervengano i giudici aggregati: nel chiaro intento, conforme anche alla tradizione storica, di dare ingresso nell'accertamento delle responsabilità a valutazioni di ordine politico, che integrino quelle strettamente giuridiche; e la ragion d'essere di un siffatto contemperamento dell'interesse di giustizia con l'interesse politico è logicamente circoscritta all'ipotesi che si tratti di giudicare nel merito delle accuse, presupponendosi perciò che un'accusa sia stata realmente promossa. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorità giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione.

    Art. 135 cost. · Art. 134 cost. · Art. 24 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art11 · fonte su Normattiva