Art. 11 — Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte Costituzionale
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Se l'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, in qualunque stato e grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione inquirente o al Parlamento in seduta comune e' in corso un procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale perche' questa si pronunci sulla competenza. Della trasmissione e' data notizia al Presidente della Camera dei deputati. La Corte Costituzionale decide con sentenza in Camera di consiglio, nella composizione prevista per i giudizi d'accusa, sentito un rappresentante della Commissione inquirente. Qualora il procedimento sia gia' innanzi alla Corte Costituzionale, l'autorita' giudiziaria ordinaria o militare trasmette gli atti alla Corte stessa.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 novembre 1974
