Art. 13 — Pendenza di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare
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Se la Commissione inquirente ha notizia di un procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, e ritiene che il l'atto integra alcuna delle ipotesi previste dagli stessi articoli ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorita' giudiziaria la trasmissione degli atti di procedimento. Se l'autorita' richiesta ritiene la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 11.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978
