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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Resta ferma la potesta' delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE. L'ENEL, l'ENI, l'ENEA ed il CNR possono, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistere le regioni nell'attuazione della presente legge. Le regioni e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Testo in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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