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Al finanziamento del Fondo si provvede:

  • 1)per il trattamento integrativo di pensione, di cui all'art. 2, primo comma, punto 1), con un contribuito calcolato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali e pari ai 5 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti ed indicata al punto 1) del successivo articolo 13;
  • 2)per le prestazioni di capitale di cui all'art. 2, primo comma, punto 2):
  • a)con un contributo pari al 7,30 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'art. 13 per la costituzione, mediante capitalizzazione finanziaria, della parte di capitale commisurata alla indennita' di anzianita' e per garantire, con assicurazione temporanea di gruppo, la integrazione dell'indennita' di anzianita' nei casi di invalidita' e morte. Le modalita' per il calcolo del premio relativo alla predetta assicurazione e per la conseguente ripartizione del contributo tra capitalizzazione finanziaria e assicurazione saranno stabilite nella convenzione di cui all'art. 47;
  • b)con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70 per cento della retribuzione sopra indicata, destinato a capitalizzazione finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilita' realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute. 2 Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, a. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dallo Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'art. 5, lettera l) della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1967, n. 536

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1966

La L. 27 giugno 1967, n. 536 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista".

Testo in vigore dal 1 agosto 1967 al 1 settembre 1971

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 agosto 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 giugno 1967, n. 536

    La L. 27 giugno 1967, n. 536 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art10 · fonte del testo