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((Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4)).
Testo in vigore dal 1 agosto 1967 al 1 settembre 1971
