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((Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4)).

Testo in vigore dal 1 agosto 1967 al 1 settembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 agosto 1967. 24 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Entro il 31 dicembre 1963, i contributi di cui aiaggiunto: Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2) tolto: del primo comma del precedente articolo 10 possono essere variatiaggiunto: , possono essere variate, in relazione al fabbisogno tolto: dei aggiunto: del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, tolto: emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con tolto: quello aggiunto: il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato aggiunto: speciale di cui al precedente tolto: art. aggiunto: articolo 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art12 · fonte del testo