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Entro il 31 dicembre 1963, i contributi di cui ai nn. 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 10 possono essere variati in relazione al fabbisogno dei Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente art. 4.

Testo in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 agosto 1967

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