Art. 17 — Forma dei provvedimenti
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Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro. Contro i predetti provvedimenti, e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimita'. Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 13 aprile 1990
