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La Corte puo' disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e stabilisce in apposita pianta organica il numero, la qualita' e gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione. La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 24 aprile 1958
