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La Corte puo' disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e stabilisce in apposita pianta organica il numero, la qualita' e gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione. La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 24 aprile 1958

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 158/1984

    Parametro
    7 giugno 1984

    a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure") sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s), e 20 dello statuto regionale siciliano con ordinanza 20 dicembre 198…

    Art. 97 cost. · Art. 42 cost. · Art. 14 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 20 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art14 · fonte del testo