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I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, ne' esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in societa' che abbiano fine di lucro. Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attivita' di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni. Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di eta' per essere collocati a riposo. All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale, i professori universitari ordinari verranno riammessi in ruolo, anche in soprannumero ove occorra, nella sede gia' occupata. I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne' ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 16 aprile 1958

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Se ne mostrano 10 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art7 · fonte del testo