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[1]L'ordine di requisizione e quello di trasporto obbligatorio sono impugnabili per motivi di legittimita' con ricorso straordinario al Re Imperatore e con ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma in nessun caso puo' disporsi la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, Contro i provvedimenti che determinano le indennita' previste dagli articoli 6, 29, 30 (limitatamente alle quote comprese nella parte A) e 47 e' ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro per le comunicazioni, il quale decide in via giurisdizionale, inappellabilmente, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile del quale fara' parte In tal caso, con voto deliberativo, un rappresentante della Ragioneria, generale dello Stato.

[2]Le altre controversie derivanti dall'applicazione della presente legge ed appartenenti alla competenza della magistratura ordinaria sono deferite all'autorita' giudiziaria di Roma, secondo la competenza per valore. Le azioni relative a dette controversie si prescrivono nel termine di un anno dalla data di riconsegna dell'unita' requisita per impiego temporaneo e dalla data di trascrizione dell'atto di acquisto dell'unita' requisita per acquisto.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 21 luglio 1963

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 133/1963

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 1963

    La legge 13 luglio 1939, n. 1154, con la norma contemplata nell'art. 48, 2x comma, nell'attribuire al Ministro (allora delle comunicazioni, oggi della marina mercantile) il potere di decidere i ricorsi contro i provvedimenti che determinano l'indennità di requisizione del naviglio mercantile, ha inteso attribuire alla decisione ministeriale carattere giurisdizionale. Tale carattere risulta in maniera indubbia non solo dalla espressa qualificazione che la legge attribuisce alla decisione del Ministro, ma anche dalla disciplina dettata dalla stessa legge nel sistema della tutela dei diritti e degli interessi in materia di requisizione del naviglio mercantile. La norma (art. 48 cit.) che crea tale giurisdizione speciale è costituzionalmente illegittima. Essa contrasta con l'art. 108 della Costituzione, secondo il quale il giudice, per sua essenziale caratteristica, deve stare in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. Ora, anche se non si può contestare che il Ministro nella sua altissima situazione politica e amministrativa avrebbe, come persona, piena libertà di decidere secondo scienza e coscienza, è altrettanto vero che egli è al vertice di un dicastero i cui uffici hanno provveduto alla determinazione della indennità, per cui egli non potrebbe sottrarsi alle risultanze degli atti che provengono da quegli stessi uffici che avevano predisposto il provvedimento impugnato. La norma di cui all'art. 48, 2x comma, della legge 1939, n. 1154, è inoltre in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perché mentre pone in essere una palese negazione del diritto di difesa del singolo, si riverbera sulla stessa attività del Ministro-Giudice, menomandone la capacità a decidere con spirito di indipendenza. Infatti, mentre l'amministrazione può, tutelata dal segreto di ufficio, compiere tutte le indagini che ritiene di suo interesse e prospettare, senza contraddittorio, le proprie deduzioni al Consiglio superiore della marina mercantile, il ricorrente non ha il diritto di seguire l'istruttoria, di conoscerne i risultati, di illustrare le proprie ragioni e di controbattere quelle dell'amministrazione. Il 2x comma del citato art. 48, della legge 1939, n. 1154 è infine, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il Ministro decide "inappellabilmente". Il che sta ad indicare non la esclusione di ulteriori rimedi amministrativi, ma quella di qualsiasi gravame giurisdizionale, non escluso il ricorso per cassazione, e ciò in violazione dell'espresso precetto costituzionale.

    Art. 24 cost. · Art. 108 cost. · Art. 111 cost. · Art. 48 Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art48 · fonte del testo