Art. 48 — Controversie
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[1]L'ordine di requisizione e quello di trasporto obbligatorio sono impugnabili per motivi di legittimita' con ricorso straordinario al Re Imperatore e con ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma in nessun caso puo' disporsi la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, Contro i provvedimenti che determinano le indennita' previste dagli articoli 6, 29, 30 (limitatamente alle quote comprese nella parte A) e 47 e' ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro per le comunicazioni, il quale decide in via giurisdizionale, inappellabilmente, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile del quale fara' parte In tal caso, con voto deliberativo, un rappresentante della Ragioneria, generale dello Stato.
[2]Le altre controversie derivanti dall'applicazione della presente legge ed appartenenti alla competenza della magistratura ordinaria sono deferite all'autorita' giudiziaria di Roma, secondo la competenza per valore. Le azioni relative a dette controversie si prescrivono nel termine di un anno dalla data di riconsegna dell'unita' requisita per impiego temporaneo e dalla data di trascrizione dell'atto di acquisto dell'unita' requisita per acquisto.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1963, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963, n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 48, secondo comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154, contenente norme sulla requisizione del naviglio mercantile, nella parte in cui la decisione del Ministro e' qualificata giurisdizionale ed inappellabile, in riferimento agli artt. 24, 108 e 111 della Costituzione."
Testo in vigore dal 21 luglio 1963 al 9 ottobre 2010
