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L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

  • a)raggiungimento dei limiti di servizio e di eta';
  • b)infermita';
  • c)non idoneita' agli uffici del grado;
  • d)a domanda;
  • e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
  • f)applicazione delle norme sull'avanzamento;
  • g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento e' disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art25 · fonte del testo