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L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
- a)raggiungimento dei limiti di servizio e di eta';
- b)infermita';
- c)non idoneita' agli uffici del grado;
- d)a domanda;
- e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
- f)applicazione delle norme sull'avanzamento;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento e' disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.
Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963
