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Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' o Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni, ai fini della determinazione della retribuzione. Ad essi e' corrisposta una retribuzione annua pari all'ammontare dello stipendio iniziale del coefficiente 325 di cui la tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso a cattedra universitaria, ovvero sia libero docente, del coefficiente 271 se l'incaricato sia cultore della materia. Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico e' calcolata, in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma. E' vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post - universitaria, nel qual caso la retribuzione e' calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio. Un terzo incarico non retribuito puo' essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato la retribuzione e' calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio cui al secondo comma del presente articolo. A decorrere da l'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento nelle Universita' e negli Istituiti d'istruzione superiore e' a carico dello Stato. A tale scopo e' stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 2 miliardi e 500 milioni. Per gli incarichi d'insegnamento relativi a materie previste come complementari dall'ordinamento didattico vigente, la spesa e' limitata al numero minimo richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due. A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 gli incarichi, retribuiti o non retribuiti, sono conferiti, su proposta del Consiglio di facolta' approvata dal Senato accademico, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nei casi in cui e' richiesto dalle disposizioni vigenti. Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perche' all'insegnamento puo' essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito, nei casi in cui e' richiesto dalle disposizioni vigenti, il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso che deve essere utilizzato come corso comune, in luogo di quello proposto, o l'applicazione della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 6 della presente legge. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.

Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 27 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art21 · fonte del testo