Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 2 — Emissione di assegno senza provvista

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Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1990 al 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 403/2006

    Questione inammissibile
    1 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 2, 5 e 5- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come sostituiti dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Invero, l'ordinanza di rimessione, da un lato, è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, dall'altro, reca una motivazione generica in ordine alla non manifesta infondatezza, non avendo il giudice rimettente specificato le ragioni del denunciato contrasto con l'art. 3 Cost.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 5 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 5-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

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  • Ordinanza n. 13/1993

    Questione infondata
    19 gennaio 1993

    L'art. 11 della l. n. 386/1990 ha il solo scopo di consentire l'applicazione della causa di non procedibilità dell'azione penale conseguente al pagamento degli assegni ed accessori, anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge e non ha, invece, la funzione di imporre l'applicazione della nuova normativa (più severa della precedente da un punto di vista sanzionatorio) pure nel caso in cui, non essendosi provveduto al pagamento richiesto, la suddetta causa di improcedibilità non operi, essendo, al contrario, evidente che ove si verifichi tale evenienza, varrà la generale prescrizione dell'art. 2, comma terzo, cod.pen., che impone al giudice di applicare, previo accertamento in concreto, la disposizione più favorevole al reo. Ne' è possibile trarre argomenti in contrario dall'art. 12 della l. n. 386/1990, nel senso che avendo tale norma abrogato il precedente art. 116, R.D. n. 1736/1933, quest'ultima disposizione non sarebbe più applicabile, poiché il coordinamento del citato art. 12 con i precedenti artt. 1 e 2 rende evidente che la "abolitio criminis" riguarda solo alcune fattispecie criminose dell'art. 116 mentre altre risultano soltanto modificate dai citati artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990; cadono perciò le censure formulate dal giudice a quo in quanto fondate su un'erronea interpretazione dell'art. 11, l. n. 386/1990. (Manifesta infondatezza, in riferimento all' art. 25, secondo comma Cost., degli artt. 2, 5, 11 e 12 l. 15/12/1990 n. 386).

    Art. 25 cost. · Art. 2 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 5 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 11 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art2 · fonte su Normattiva