Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1970. Leggi il testo vigente →

Ogni cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno.

Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27161/2025

    10 ottobre 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI)

    La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 è erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito dell'art. 38, comma 1, Cost., sicché la sua 115 <!-- pag. 116 --> erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 (dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS) sia l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, volte a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost.

    Art. 7 · Art. 68 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 38 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art7 · fonte su Normattiva