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Ogni cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 maggio 1970, n. 382
3La L. 27 maggio 1970, n. 382 ha disposto (con l'art. 1) che "La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata: da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti; da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 1) che "I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1970."
Testo in vigore dal 8 luglio 1970 al 3 maggio 1974
