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La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende: l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge; la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero. Sono altresi' incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1° s.s. 4/8/1976, n. 205) dichiara "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;"

Testo in vigore dal 5 agosto 1976 al 21 maggio 1987

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 153/1987

    Ha colpito questo articolo
    13 maggio 1987

    Escluso che nell'ordinamento internazionale sussista una norma - consuetudinaria o pattizia - che esprima un generale divieto di emittenza radiotelevisiva verso l'estero, ed atteso che le disposizioni degli accordi internazionali non impongono, per tale tipo di trasmissioni, l'adozione del monopolio pubblico ed il conseguente regime di concessione, l'accesso dei privati alle trasmissioni transnazionali ben puo` essere sottoposto ad un regime di autorizzazioni che implichi anche la valutazione dell'opportunita` di esercizio dell'attivita` e la conseguente possibilita` di revoca; in tal modo armonizzandosi il principio primario del pluralismo con le esigenze di pubblico interesse connesse alle relazioni internazionali (evitare turbative nei rapporti con altri Stati e trasgressioni degli specifici divieti diretti ad evitare disturbi e interferenze reciproci). Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 21, 41 e 43 Cost. - l'art. 2, comma primo, L. 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come novellato dall'art. 45, L. n. 103 cit. - v. S. nn. 59/1960, 225/1974 e 226/1974, 202/1976 e 148/1981.

    Art. 2 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 10 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 202/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale di una legge che si affermi conforme sul piano teorico al dettato costituzionale, sotto il profilo della violazione del dettato stesso nell'attuazione pratica.

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    Questione concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime. - S. n. 202/1976.

    Art. 136 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 2 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art2 · fonte su Normattiva