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La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende: l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge; la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero. Sono altresi' incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1° s.s. 4/8/1976, n. 205) dichiara "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;"
Testo in vigore dal 5 agosto 1976 al 21 maggio 1987
