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La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende: l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge; la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero. Sono altresi' incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge. 15
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 4/8/1976, n. 205) dichiara "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale".
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 4/8/1976, n. 205) dichiara "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103".
Testo in vigore dal 21 maggio 1987 al 6 maggio 2004
