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In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:

  • 1)figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermita' di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie; 1- bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;
  • 2)figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;
  • 3)orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
  • 4)primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche' in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
  • 5)figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
  • 6)appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
  • 7)vedovo o celibe con prole;
  • 8)figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 9)unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;
  • 10)primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attivita' di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali cause;
  • 11)primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria; ((12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni)). In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora, il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa puo' non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o piu' dei titoli elencati al primo comma. Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma. I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa. L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali.

Testo in vigore dal 18 marzo 1992 al 17 marzo 1994

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 76/1994

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 1994

    L'art. 22, primo comma, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191, limitando la concessione del beneficio della dispensa dagli obblighi di leva, ivi prevista, agli orfani dei lavoratori dipendenti, con conseguente esclusione degli orfani dei lavoratori autonomi, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, poiché non è ammissibile che i limiti all'obbligatorietà del servizio militare valgano solo per alcune categorie di orfani e non anche per altre, quando queste appaiono meritevoli di essere ugualmente tutelate, tanto più che il numero 11 dello stesso art. 22 riconosce il beneficio in questione agli orfani di genitori invalidi del lavoro senza distinguere fra lavoro autonomo o subordinato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost., dell'art. 22, primo comma, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in cui non contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo, restando assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti. red.: A.P. rev.: S.P.

    Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 9 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 7 Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

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  • Ordinanza n. 55/1994

    Questione infondata
    23 febbraio 1994

    La previsione di un termine perentorio per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la dispensa dal servizio militare di leva - diversamente da quanto stabilito nel caso di dispensa di autorità - è giustificata dalle particolari esigenze organizzative dell'amministrazione connesse alla formazione delle liste di leva ad alle successive operazioni di arruolamento e chiamata alle armi, esigenze che non ricorrono, invece, data la diversità degli istituti posti a raffronto, nell'ipotesi di dispensa di autorità in quanto in tale caso è la stessa amministrazione ad avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero di soggetti in presenza di eccedenza rispetto al fabbisogno del personale da avviare alle armi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 3 legge 11 agosto 1991, n. 269 e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975, n. 191). red.: A.P. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 3 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art22 · fonte su Normattiva