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In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:
- 1)figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermita' di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte ((in servizio e per causa di servizio)), compresi gli equiparati a dette categorie;
- 2)figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;
- 3)orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
- 4)primogenito o unico figlio maschio di padre vivente, affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attivita' lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purche', in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- 5)figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- 6)appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- 7)vedovo o celibe con prole;
- 8)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958)); In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora, il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa puo' non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o piu' dei titoli elencati al primo comma. ((Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni interessati per l'affissione agli albi comunali)).
Testo in vigore dal 30 gennaio 1987 al 7 settembre 1991
