Art. 16 — Affidamento in concessione delle opere
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[1]Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione del piano esecutivo annuale, di cui all'articolo 10. La concessione e' accordata, entro 30 giorni dalla richiesta, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore, il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:
- 1)che l'Ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9;
- 2)che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;
- 3)che fornisca garanzie di provvedere adeguatamente sul piano tecnico in entrambe le ipotesi previste dal primo comma del successivo articolo 18, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione. Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione, a norma del quinto comma dell'articolo 18, la concessione puo' essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica. Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilita' dei lavori e collaudo, sara' determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:
[2]per opere fino all'importo di 50 milioni............ 9,00% per opere da oltre 50 fino a 100 milioni............ 8,00% per opere da oltre 100 fino a 250 milioni........... 7,00% per opere da oltre 250 fino a 500 milioni........... 5,50% per opere da oltre 500 fino a 750 milioni........... 4,50% per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo........ 4,00% per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi............. 3,50% per opere di importo superiore ai 2 miliardi.......... 3,00% Fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa e' corrisposta ratealmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 10 per cento, sara' erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche. I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.
Testo in vigore dal 8 agosto 1967 al 28 dicembre 1969
