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[1]Nei Comuni dove e' organizzato il mercato all'ingrosso del pesce debbono essere venduti nel mercato stesso i prodotti della pesca destinati al commercio ed al consumo locale, provenienti sia dalla pesca locale che da altri centri, salvo quanto disposto nel comma seguente. Sono soggetti soltanto al controllo della Direzione del mercato per gli accertamenti statistici e sanitari i prodotti della pesca destinati ad altri centri, quelli venduti alle ditte conserviere, quelli venduti con contratti di carattere continuativo e quelli direttamente venduti al dettaglio da parte dei produttori entro i limiti e con le modalita' stabilite dai singoli regolamenti di mercato.

[2]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre, sentita la speciale Commissione di cui all'art. 13, deroghe circa l'obbligo della vendita nel mercato per particolari specie di prodotti ittici.

Testo in vigore dal 29 settembre 1938 al 19 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art3 · fonte del testo