Art. 7 — Composizione del consiglio di presidenza
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In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianita' di servizio, il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed e' composto:
- a)dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
- b)da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
- c)da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
- d)da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
- e)da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
- f)da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c). All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilita' o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito. 8. In caso di parita' prevale il voto del presidente
Testo in vigore dal 10 agosto 2000 al 1 giugno 2006
