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Il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed e' composto:

  • 1)dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
  • 2)dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato piu' anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;
  • 3)da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
  • 4)da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;
  • 5)da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 3);
  • 6)da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 4). All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonche' di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui al precedente n. 2) sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nell'ordine di anzianita'. Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica piu' elevata o, in caso di parita', al piu' anziano nella qualifica tra i magistrati di cui al precedente n. 2). Il vicepresidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

Testo in vigore dal 29 aprile 1982 al 10 agosto 2000

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/1999

    Questione inammissibile
    10 maggio 1999

    Manifesta inammissibilità della questione già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 377 del 1998, nella quale la Corte ha rilevato che i problemi di struttura del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa <<vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto>>, ed altresì che <<l'esigenza di un diverso assetto>>, in ogni caso, <<si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità, non potendosi invece richiedere alla Corte di indicare possibili diverse configurazioni dell'organo in questione>>.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 377/1998

    Questione inammissibile
    20 novembre 1998

    Sono manifestamente inammissibili: - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, comma 3, e 108, comma 2, Cost.; - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, l. n. 186 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, Cost., in quanto le ordinanze di rimessione, nel denunciare l'attuale disciplina sulla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della medesima, senza considerare che i problemi di struttura dell'organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri modelli presi a riferimento, vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto; ed in quanto, in ogni caso, esse segnalano l'esigenza di un diverso assetto che, anche in relazione agli elementi testè richiamati, si presta ad una pluralità di soluzioni, fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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