Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 26 — Attribuzioni del consiglio nazionale
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Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
- a)esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- b)coordina e promuove le attivita' dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
- c)propone la costituzione di nuovi collegi;
- d)esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;
- e)esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
- f)designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;
- g)stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi;
- h)determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;
- i)decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori dei conti.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991
