Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 26 — Attribuzioni del consiglio nazionale

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Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
  • b)coordina e promuove le attivita' dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
  • c)propone la costituzione di nuovi collegi;
  • d)esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;
  • e)esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
  • f)designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;
  • g)stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi;
  • h)determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;
  • i)decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori dei conti. ((l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali)).

Testo in vigore dal 14 marzo 1991 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art26 · fonte su Normattiva