Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Incidentalità della questione - Condizione - Persistente potestas iudicandi del rimettente (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che non prevedono la possibilità che il PM - nel caso in cui dal mancato rispetto, da parte del tribunale di sorveglianza, del termine di 45 giorni per la decisione di pregresse istanze di ammissione a misure alternative, dipenda il superamento del residuo della pena richiesto per fruire della sospensione o essere ammesso alle misure alternative - disponga comunque la sospensione ovvero che il detenuto sia comunque ammesso alle misure alternative). (Classif. 112004).
Per effetto della consumazione della potestas iudicandi in capo al rimettente, viene meno l’indefettibile presupposto della incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. (Precedente: S. 212/2023 - mass. 45870).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 CEDU, dal Tribunale di Bergamo, sez. seconda penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti della legge n. 354 del 1975, i quali, rispettivamente, non prevedono che il PM sospenda l’esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a 4 anni a causa del mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine massimo di 45 giorni stabilito dal successivo comma 6 nella decisione di una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione; degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti ordin. penit., nella parte in cui non prevedono la possibilità di ammissione alle misure alternative, rispettivamente dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, anche quando, ferma la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena di 4, 3 o 2 anni sia dovuto al mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine di 45 giorni stabilito già citato. In disparte ogni valutazione circa la correttezza del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente e la pertinenza delle questioni sollevate, il giudice a quo, con l’ordinanza di rimessione, si è pronunciato sulla domanda di sospensione dell’ordine di esecuzione proposta dal PM, esaurendo, così, la propria potestas iudicandi). (Precedente: S. 3/2023).
sentenza 41/2025massima n. 46749 Riguarda ancheart. 656 Codice di procedura penaleart. 47 Ordinamento penitenziario
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare - Possibile applicazione a favore dei condannati c.d. "liberi sospesi", anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), per espiare una pena detentiva inflitta non superiore a quattro anni, anziché inferiore o uguale a due anni, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato, alle condizioni e con le prescrizioni previste per la pena sostitutiva della detenzione domiciliare - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento e violazione della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 167002).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Trieste, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede, in favore dei condannati con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, per i quali l’esecuzione della pena sia stata sospesa ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (c.d. “liberi sospesi”), la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare per espiare una pena detentiva non superiore a quattro anni, anziché inferiore o uguale a due anni, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, se sussistono comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato, alle condizioni e con le prescrizioni previste per la pena sostitutiva della detenzione domiciliare dagli artt. 56, 59 e 56-ter della legge n. 689 del 1981, come modificati dal citato d.lgs. L’inapplicabilità della più favorevole disciplina delle pene sostitutive – e, nella specie, della detenzione domiciliare sostitutiva rispetto alla omonima misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento penitenziario – ai condannati con sentenza irrevocabile prima della “riforma Cartabia” del 2022 (siano o no “liberi sospesi”), come invece previsto per i condannati con sentenza non ancora definitiva, rispecchia la regola generale espressa dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. ed è in linea con la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’esigenza di salvaguardare la stabilità della cosa giudicata è suscettibile di costituire adeguata ragione di deroga al principio della retroattività in mitior. Nello specifico poi – di là dalla stretta connessione logico-sistematica delle pene sostitutive con il giudizio di cognizione – sarebbe del tutto ingiustificato estendere la disciplina più favorevole a soggetti che, al momento dell’entrata in vigore della riforma, si trovino nella condizione – quella di “liberi sospesi” – che la riforma stessa mira a prevenire, ma che, proprio per questo, hanno la possibilità di fruire, quando ne ricorrano i presupposti, della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non ricompresa invece tra le nuove pene sostitutive. Non fondata è anche la censura di violazione della finalità rieducativa della pena, perché meramente ancillare rispetto a quella di disparità di trattamento. (Precedente: S. 84/2024 - mass. 46180).
Minori - In genere - Diritto a mantenere un rapporto con entrambi i genitori - Espressione del principio dell'interesse preminente del minore - Limiti - Necessità di bilanciamento con altre esigenze di rilievo costituzionale, ferma restando, per i minori in tenera età, la salvaguardia di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disciplina della detenzione domiciliare, che prevede la concessione del beneficio al padre di minore di dieci anni con lui convivente a condizione che eserciti la responsabilità genitoriale nonché risulti che la madre sia deceduta, ovvero assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole). (Classif. 155001).
Il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori è affermato da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Sul piano costituzionale, tale diritto costituisce una specifica declinazione del più generale principio dell’interesse “preminente” del minore, espressione che traduce il principio radicato tanto nell’art. 30, quanto nell’art. 31 Cost., secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi” (o dell’“interesse superiore”) del minore. Tuttavia, se il principio impone una considerazione particolarmente attenta degli interessi del minore in ogni decisione – giudiziaria, amministrativa e legislativa – che lo riguarda, non ne assicura l’automatica prevalenza su ogni altro interesse, individuale o collettivo. In particolare, a proposito della relazione tra genitori condannati a pena detentiva e figli minori, l’interesse del minore non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena. Peraltro, la speciale importanza, dal punto di vista costituzionale, degli interessi del minore esige che i pur rilevanti interessi sottesi all’esecuzione della pena debbano, di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori. ( Precedenti: S. 183/2023 - mass. 45798; S.105/2023 - mass. 45660; S. 102/2020 - mass. 43097; S. 187/2019 - mass. 41429; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 215/1990 ) (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., dell’art. 47-ter, comma 1, lett. b , ordin. penit., nella parte in cui prevede che i padri detenuti possono accedere alla detenzione domiciliare ordinaria soltanto ove esercitino la responsabilità genitoriale e risulti che la madre sia deceduta, ovvero assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. La disposizione censurata – sulla base dell’unica prospettiva sollevata dal rimettente, relativa agli interessi del minore a una relazione continuativa con entrambe le figure genitoriali – conferma la scelta di fondo del legislatore di considerare la speciale importanza, dal punto di vista costituzionale, degli interessi del minore, così da assicurare in via primaria – non solo nell’ordinamento penitenziario, ma anche nel cod. proc. pen. – il rapporto del minore con la madre, anche in consonanza con gli strumenti internazionali. L’estensione delle medesime regole vigenti oggi per le detenute madri – che, se detenute, possono essere senz’altro ammesse all’indicata misura alternativa allorché debbano scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni – anche ai detenuti padri potrebbe certamente essere valutata dal legislatore, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra tutti gli interessi individuali e collettivi coinvolti; ma non può essere allo stato ritenuta costituzionalmente necessaria dal punto di vista della tutela degli interessi del bambino, la quale richiede soltanto che – di regola – gli sia assicurato un rapporto continuativo con almeno uno dei due genitori, ciò che la disciplina censurata indubitabilmente assicura).
Ordinamento penitenziario - Condannati ultrasettantenni - Possibile espiazione della reclusione mediante detenzione domiciliare - Preclusione per coloro che abbiano riportato condanne con l'aggravante della recidiva - Irragionevolezza e violazione dei principi di rieducazione e umanità della pena - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 47- ter , comma 01, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale». La disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Milano, nel vietare la concessione della detenzione domiciliare ai detenuti ultrasettantenni condannati con l'aggravante della recidiva, è intrinsecamente irragionevole, anche in rapporto al principio di rieducazione e a quello di umanità della pena, a cui in particolare è ispirata. Essa infatti fa discendere gli effetti radicalmente preclusivi della misura in esame - indirizzata a consentire l'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza in ragione dell'età avanzata e della conseguente sofferenza addizionale connessa alla permanenza in carcere - da una valutazione di maggiore pericolosità sociale, compiuta dal giudice della cognizione unicamente ai fini della quantificazione della pena, che non è né attuale, né specifica rispetto alla sussistenza delle ragioni che potrebbero deporre a favore della detenzione domiciliare, alla luce di tutti i fattori normalmente considerati dal giudice di sorveglianza, i cui poteri discrezionali tornano così a riespandersi, perché valuti se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla detenzione domiciliare, tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale, da apprezzarsi in concreto al momento della decisione sulla relativa istanza. ( Precedente citato: sentenza n. 50 del 2020 ). Mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali. ( Precedente citato: sentenza n. 183 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le preclusioni assolute all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione sono contrarie agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 291 del 2010, n. 189 del 2010 ).
sentenza 56/2021massima n. 43735 Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale - Assorbimento della questione subordinata.
Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47- ter , comma 01, della legge n. 354 del 1975, resta assorbita la questione formulata in via subordinata.
sentenza 56/2021massima n. 43736 Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione del rimettente, in base al diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47- ter , comma 1- bis , ordin. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per non avere il rimettente sperimentato una soluzione interpretativa conforme a Costituzione. Il rimettente si è fatto carico della verifica circa la possibilità di fornire un'interpretazione conforme, dando conto delle ragioni per cui tale verifica si è conclusa con esito negativo. (Nel caso di specie il giudice a quo ha escluso che la norma censurata consenta, per i reati di cui all'art. 4- bis ordin. penit., che la detenzione domiciliare venga applicata alle stesse condizioni che legittimano, per le varie fasce di reati, la concessione di altri benefici penitenziari, in applicazione dello stesso art. 4- bis , perché ha condiviso l'orientamento dominante, secondo cui la disposizione censurata non recepisce la disciplina derogatoria contenuta dell'art. 4- bis citato, quanto al divieto di accesso ai cosiddetti benefici penitenziari, ma solo il suo elenco di reati, per i quali introduce un trattamento differenziale). Laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza o meno dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2019, n.189 del 2019 e n. 135 del 2018 ).
sentenza 50/2020massima n. 42304 Prospettazione della questione incidentale - Censure rivolte al contenuto della disposizione censurata, anziché ad alcuni suoi effetti applicativi - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47- ter , comma 1- bis , ordin. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità basata sul fatto che il rimettente non avrebbe considerato che, nel caso di specie, la pena da eseguire discende da una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, dunque da un accordo del quale era stata partecipe anche la persona ricorrente. Anche ad ammettere che il presupposto alla base dell'eccezione - che la persona interessata avrebbe concordato (e quindi "voluto") la pena anche quanto al profilo dell'inapplicabilità, in fase esecutiva, della detenzione domiciliare di cui alla norma censurata - sia plausibile, non ne deriverebbe l'inammissibilità delle censure, perché il rimettente le riferisce al contenuto della disposizione, a prescindere da qualunque "volontà negoziale" dei destinatari di essa. L'accordo tra le parti, nel rito speciale di cosiddetto patteggiamento, investe solo l'applicazione delle pene principali, restando sottratte al patto le vicende del titolo esecutivo poi scaturito dalla sentenza, ed a maggior ragione le misure previste dall'ordinamento penitenziario per favorire il percorso di risocializzazione, che dipendono dal concreto andamento della fase esecutiva e prescindono completamente da ogni logica negoziale.
sentenza 50/2020massima n. 42305 Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Divieto di applicazione ai condannati per i c.d. reati ostativi (nella specie: rapina aggravata) di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della finalità rieducativa della pena e dei principi di personalizzazione, gradualità e proporzionalità nell'esecuzione delle sanzioni detentive - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 47- ter , comma 1- bis , ordin. penit., il quale esclude l'applicabilità della detenzione domiciliare - per l'espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati - in caso di condanna per i reati di cui all'art. 4- bis ordin. penit. La disposizione censurata non contiene una presunzione assoluta di pericolosità, perché il soggetto che patisce la preclusione non è individuato solo in ragione del titolo del reato commesso, bensì su una prognosi non favorevole sui suoi futuri comportamenti, oppure per la presenza di una recidiva. Inoltre, e soprattutto, il medesimo soggetto sconta un presupposto negativo implicito, e cioè il fatto di non trovarsi neppure nelle condizioni utili per essere affidato in prova ai servizi sociali (art. 47 ordin. penit.), una situazione che necessariamente consegue alla valutazione giudiziale effettuata in concreto. Né sussiste l'asserita contraddittorietà, tenuto conto del tessuto normativo in cui si inserisce la disciplina censurata. La preclusione alla detenzione domiciliare, parte di una trama generale che valorizza le peculiarità delle varie forme di esecuzione della pena, e al tempo stesso traccia percorsi alternativi che instradano i singoli casi anche in base alle loro caratteristiche concrete, non presume infatti in assoluto la pericolosità del soggetto, ma l'inefficacia rieducativa e preventiva di una particolare misura. Anche l'argomento ulteriore del rimettente - che la detenzione domiciliare dovrebbe essere applicabile con maggiore larghezza rispetto all'affidamento in prova, poiché presenterebbe un effetto di restrizione più intenso, e potrebbe quindi fronteggiare situazioni di pericolosità più marcata - non coglie nel segno, perché tra le varie misure previste dall'ordin. penit. e dal cod. pen. - ferma restando la necessità di distinguerle secondo il criterio fondamentale dell'esecuzione interna od esterna al carcere - non può essere costruita una sorta di graduatoria, secondo una scala ascendente di severità; l'affidamento in prova, in particolare, implica la possibilità di prescrizioni tanto stringenti da risolversi in uno strumento di limitazione anche marcata della libertà personale, e nel contempo valorizza al massimo grado l'affidamento ai servizi sociali, quale supporto per un percorso di riabilitazione puntualmente guidato e sostenuto, e dunque, almeno in potenza, particolarmente efficace. Se è certo configurabile un diverso assetto dei presupposti per l'accesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", nel quadro di un eventuale complessivo riordino delle discipline per l'accesso ai benefici penitenziari (come previsto dalla delega, per questa parte non attuata, di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103), l'equilibrio che attualmente caratterizza la disciplina censurata costituisce comunque espressione di discrezionalità, opinabile sul piano delle scelte di politica penitenziaria, ma non in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena e non irragionevole. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020 e n. 338 del 2008 ). La considerazione della detenzione domiciliare quale misura priva di funzionalità risocializzante è recessiva, alla luce delle modifiche via via introdotte dal legislatore e della riflessione condotta in proposito dalla giurisprudenza e dalla comunità degli studiosi: giacché si tratta, comunque, di una forma di esecuzione della pena, che può arricchirsi di prescrizioni non necessariamente strumentali alle sole e basilari esigenze di vita dell'interessato. ( Precedente citato: sentenza n. 350 del 2003 ).
sentenza 50/2020massima n. 42306 Prospettazione della questione incidentale - Asserita richiesta di intervento non a "rime obbligate" - Indicazione da parte del rimettente di una soluzione costituzionalmente adeguata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di intervento non a "rime obbligate" - formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975. Il rimettente individua nella detenzione domiciliare "in deroga" - già presente nell'ordinamento per i detenuti affetti da gravi infermità fisiche - una risposta costituzionalmente adeguata e idonea a porre rimedio alla denunciata assenza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica. Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore, ferma restando la sua facoltà di intervenire con scelte diverse. Occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016 ).
sentenza 99/2019massima n. 42189 Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" - Applicazione anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta - Omessa previsione - Violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e lesione del diritto inviolabile alla salute del detenuto - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU - l'art. 47- ter , comma 1- ter , della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47- ter . La mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica sopravvenuta ai sensi dell'art. 148 cod. pen. e con residuo pena superiore a quattro anni viola i parametri evocati in quanto impedisce che la pena possa essere eseguita fuori dagli istituti di detenzione, anche qualora sia riscontrata una malattia mentale che provochi una sofferenza talmente grave che, cumulata con l'ordinaria afflittività del carcere, dia luogo a un supplemento di pena contrario al senso di umanità. La detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" - prevista per i casi di grave infermità fisica - si presta, allo stato attuale, a colmare tale lacuna, perché è uno strumento capace di offrire sollievo ai malati più gravi e al tempo stesso può essere configurata in modo variabile, con un dosaggio ponderato delle limitazioni, degli obblighi e delle autorizzazioni, consentendo così di salvaguardare il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività. Spetterà al giudice valutare caso per caso e momento per momento la singola situazione, verificando anche in base alle strutture e ai servizi di cura interni al carcere, alle esigenze di tutela degli altri detenuti e del personale, se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di rimanere nell'istituto penitenziario o debba essere destinato a un luogo esterno (abitazione o luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza), fermo restando che ciò non può accadere qualora ritenga prevalenti le esigenze della sicurezza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 177 del 2009 e n. 111 del 1996; ordinanze n. 255 del 2005 e n. 327 del 1989 ). Il diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., di cui ogni persona è titolare, deve intendersi come comprensivo non solo della salute fisica, ma anche della salute psichica, alla quale l'ordinamento è tenuto ad apprestare un identico grado di tutela, anche con adeguati mezzi per garantirne l'effettività. ( Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2017, n. 162 del 2014, n. 251 del 2008, n. 359 del 2003, n. 282 del 2002 e n. 167 del 1999 ).
sentenza 99/2019massima n. 42190 Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare "ordinaria" concessa al padre - Allontanamento dal domicilio - Automatica integrazione del delitto di evasione - Limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto che non sussista concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti - Omessa previsione - Irragionevole difformità rispetto al regime applicabile (in forza della sentenza n. 177 del 2009) in caso di detenzione domiciliare "ordinaria" concessa alla madre - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 47-ter, commi 1, lett. b), e 8, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La norma censurata dalla Corte d'appello di Firenze, stabilendo, con riferimento a tutte le categorie di detenuti ammessi alla detenzione domiciliare "ordinaria", che il condannato che si allontana dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen., era già stata giudicata illegittima - limitatamente alla sua lett. a), riferita alla madre - con sentenza n. 177 del 2009, costituendo un tertium comparationis omogeneo e pertinente la corrispondente, ma più flessibile, disciplina degli allontanamenti dal domicilio applicabile alla madre che si trovi in detenzione domiciliare speciale, dal momento che, in entrambi i casi, il legislatore persegue l'identica finalità, pur sulla base di diversi presupposti, di consentire la cura dei figli minori, al contempo evitando l'ingresso in carcere dei minori in tenera età. Il medesimo ragionamento va esteso al raffronto del trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri, poiché non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre, tenuto conto delle stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che risentono, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni dei minori. Non sussistono ragioni per non ribadire la necessità di abbinare a tale estensione anche l'esplicita previsione, già prevista per le madri, della prognosi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 211 del 2009 ).
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare concessa a condannata madre di prole di età inferiore ad anni dieci che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni - Allontanamento dal domicilio - Punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. - Irragionevole mancata limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto - ex art. 47 quinquies, comma 2, l. 354/1975 - che non sussista concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 47- ter , commi 1, lettera a ), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47- sexies , comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47- quinques , comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Premesso, infatti, che nella detenzione domiciliare speciale, l'applicabilità dell'art. 385 cod. pen. è limitata al caso in cui l'assenza della condannata dal proprio domicilio si protragga, senza giustificato motivo, per un tempo superiore alle dodici ore, mentre nella detenzione ordinaria è sufficiente qualsiasi ipotesi di allontanamento dall'abitazione, risulta manifestamente irragionevole che la madre di prole di età non superiore ad anni dieci, che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni, subisca un trattamento sanzionatorio, per l'ipotesi di ritardo nel rientro del domicilio, più severo di quello riservato alla madre che, in uguali condizioni, abbia da espiare una pena di durata maggiore. L'irragionevole mancata estensione della disciplina stabilita dall'art. 47- sexies sul margine di tolleranza del ritardo all'omogenea previsione riguardante la detenzione domiciliare deve intendersi, però, riferita al sistema costituito dagli artt. 47- quinques e 47- sexies , in obbedienza ad una logica unitaria e indivisibile che, accanto ad una maggiore comprensione per le esigenze che nascono dai rapporti tra madre e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel richiedere, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di inesistenza del concreto pericolo che la condannata commetta altri delitti. Con la conseguenza che l'estenzione della disciplina evocata in comparazione si completa con la preventiva valutazione dell'inesistenza del rischio concreto che il soggetto ammesso alla misura possa commettere altri delitti.
ESECUZIONE PENALE - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE - CONDANNATO CON PENA RESIDUA SUPERIORE AI QUATTRO ANNI - ESCLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO AD UNA PENA UMANA, DEL DIRITTO ALLA SALUTE, IRRAGIONEVOLEZZA E EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la misura della detenzione domiciliare – oltre che nei casi indicati dai commi 1 e 1-bis – anche in quello contemplato dal comma 1-ter dello stesso art. 47-ter, vale a dire quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen.: ipotesi nella quale la predetta misura può essere adottata dal tribunale di sorveglianza anche se la pena che il condannato deve espiare supera il limite previsto dal citato comma 1 dell'art. 47-ter (quattro anni di reclusione, anche come residuo di maggior pena). Infatti, la scelta di riservare l'applicazione della misura 'de qua' al solo giudice collegiale (il tribunale di sorveglianza, che comprende anche esperti non togati, ai sensi dell'art. 70 della legge n. 354 del 1975), escludendo “anticipazioni” in via urgente da parte del giudice monocratico (magistrato di sorveglianza) – scelta che evidentemente evoca le garanzie di maggior ponderazione assicurate dalla decisione del collegio – rientra nell'ambito dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella disciplina degli istituti processuali: discrezionalità che – al di là di ogni possibile valutazione di merito, estranea al sindacato di costituzionalità – non può ritenersi esercitata, nel frangente, in modo manifestamente irrazionale ed arbitrario, anche in una cornice di sistema. Quanto, poi, agli ulteriori parametri della rieducazione del condannato, del divieto di pene contrarie al senso di umanità (art. 27 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), deve ribadirsi che, nella specie, si discute di ipotesi di rinvio facoltativo della esecuzione della pena, che presuppongono condizioni di salute del condannato non a tal segno inconciliabili con la detenzione carceraria da escludere – com'è, invece, per le ipotesi di rinvio obbligatorio – ogni possibile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della collettività: tanto è vero che – alla stregua di una previsione la cui legittimità costituzionale non è posta in discussione dal giudice 'a quo' – ove la pericolosità sociale del condannato risultasse incompatibile, non solo con la liberazione pura e semplice, ma anche con la detenzione domiciliare, l'esecuzione della pena nelle forme ordinarie dovrebbe comunque essere attuata o proseguita.
Riguarda ancheart. 4 legge 165/1998
Esecuzione della pena detentiva - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Concessione del beneficio alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante - Esclusione - Trattamento irragionevolmente difforme rispetto a quello previsto per la condannata madre di un figlio minore di anni dieci - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante. La norma censurata, infatti, prevedendo, in contrasto con il principio di ragionevolezza, un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare – nel quadro del particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto debole – l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di 'handicap' accertato come totalmente invalidante, determina un trattamento difforme rispetto a situazioni analoghe ed equiparabili tra loro: quella, cioè, della madre di un figlio incapace perché minore di anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno fisica, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino di età inferiore agli anni dieci. – Relativamente alla possibilità di concedere la detenzione domiciliare anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli, richiamata la sentenza n. 215/1990. – In tema di detenzione domiciliare come modalità meno afflittiva di esecuzione della pena, citata la sentenza n. 165/1996. – Sulla congruità della detenzione domiciliare rispetto alle ordinarie finalità rieducative e di reinserimento sociale della pena, richiamate le sentenze n. 422/1999 e n. 532/2002. – Sul principio secondo il quale la socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di 'handicap', intesa nella accezione più ampia di salute psico-fisica, ricordate le sentenza n. 215/1987, n. 167/1999, n. 226/2001 e n. 467/2002.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Concessione ai condannati per determinati reati (elencati nell'art. 4-'bis' della legge n. 354 del 1975) alle medesime condizioni previste per l'accesso alla altre misure alternative - Preclusione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, nonché di quello della finalita' rieducativa delle pene - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 47- ter , comma 1- bis , della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui dispone che la forma di detenzione domiciliare ivi disciplinata non possa essere concessa ai detenuti condannati per i reati elencati nell'art. 4- bis della stessa legge n. 354 del 1975, anziché prevedere che tali soggetti possano essere ammessi alla misura alternativa in esame alle medesime condizioni stabilite dall'art. 4- bis per l'accesso ai permessi premio e alle altre misure alternative alla detenzione disciplinate dal Titolo I, Capo VI, dell'ordinamento penitenziario. Infatti, il rimettente, avendosi riguardo nella fattispecie ad un soggetto condannato per il reato di rapina aggravata, non ha compiuto le necessarie valutazioni in ordine alla incidenza degli accertamenti relativi alla sussistenza della condizione, prevista nel comma 1 dell'art. 4- bis della medesima legge, che, nel caso esaminato, non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
sentenza 77/2000massima n. 25317 ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENZIONE DOMICILIARE - PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI CONCESSIONE A SOGGETTI ULTRASESSANTENNI INABILI ANCHE PARZIALMENTE A CONDIZIONE CHE DEBBANO SCONTARE UNA PENA RESIDUA INFERIORE A TRE ANNI - MANCATA PREVISIONE DELLA CONCESSIONE DI DETTO BENEFICIO ANCHE AGLI ULTRASESSANTENNI PARZIALMENTE INABILI QUALORA LA PENA RESIDUA SUPERI I TRE ANNI - PRETESA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, n. 3, e 7, l. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') - nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare per il condannato di eta' superiore a sessanta anni se inabile, anche parzialmente, qualora la pena residua che il medesimo deve espiare superi i tre anni - in quanto - posto che la detenzione domiciliare tende sostanzialmente a permettere, in considerazione di talune condizioni soggettive del condannato, una modalita' meno afflittiva di esecuzione della pena, senza particolari finalita' rieducative che non siano quelle collegabili all'esclusione del regime carcerario e ad un generico fine di deflazione della popolazione carceraria - il limite massimo di entita' della pena da scontare (tre anni), cui e' subordinata la concessione di tale misura alternativa alla detenzione, non viola ne' il canone della ragionevolezza, ne' il divieto di trattamenti contrari al sensi di umanita': non il primo, in relazione alla molteplicita' degli scopi perseguiti e il bilanciamento operato fra le istanze di attenuazione del rigore della pena detentiva e le esigenze di dissuasione , prevenzione e difesa sociale, in ordine alle quali la natura e la gravita' del reato e la correlata entita' della pena inflitta assumono indubbio rilievo anche come elemento obiettivo di differenziazione rispetto ad altre fattispecie; e nemmeno il secondo, dal momento che la detenzione domiciliare non si configura, nel vigente ordinamento, come istituto inteso a far fronte alle ipotesi di assoluta incompatibilita' delle condizioni soggettive del condannato col regime carcerario, bensi' come modalita' di attenuazione del regime di esecuzione della pena, utilizzabile in presenza di presupposti oggettivi (entita' della pena) e soggettivi definiti dalla legge. - S. n. 107/1980. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 13 legge 663/1986
SENT, 414/91. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICIO DELLA DETENZIONE DOMICILIARE - NON CONCEDIBILITA' NEI SOLI CONFRONTI DEI CONDANNATI MILITARI ATTESA LA SPECIALITA' DELLA RECLUSIONE MILITARE RISPETTO A QUELLA COMUNE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E SUI DIRITTI DELLA FAMIGLIA E AL LAVORO - ESCLUSIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE (IN DETERMINATE IPOTESI) DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La non concedibilita' ai condannati militari del beneficio della detenzione domiciliare, usufruibile dai condannati comuni, non comporta violazione del principio di eguaglianza, attesa la specialita' della reclusione militare - caratterizzata da particolari modalita' di espiazione della pena consistenti nella istruzione militare e nella esercitazione pratica militare - volta al recupero del condannato al servizio militare, ne' pregiudica il diritto al lavoro, che e' sospeso durante il servizio alle armi, ovvero i diritti della famiglia perche' l'unione domestica e' anch'essa interrotta dalla partenza del cittadino alle armi e dalla sua convivenza nella comunita' militare; diversa valenza ha invece il bene fondamentale della vita e della salute il cui valore supremo elimina ogni distinzione fra cittadini e militari e consente di sottrarre il condannato alla pena della reclusione militare alla soggezione, alla disciplina ed alle modalita' della espiazione speciale quando egli - in condizioni di salute particolarmente gravi - richieda la conversione di questa in detenzione domiciliare. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 47 ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotta dall'art. 13 legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.
Riguarda ancheart. 13 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DETENZIONE DOMICILIARE - FIGLIO CONVIVENTE INFRATREENNE - ASSENZA O IMPOSSIBILITA' DI ASSISTERLO DELLA MADRE - OMESSA PREVISIONE DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO AL PADRE DETENUTO - VIOLAZIONE DELLA UGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI NONCHE' DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI POSTI A TUTELA DELLA INFANZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La previsione dell'art. 47 ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosi' come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), secondo cui soltanto alla madre detenuta viene riconosciuto, mediante la concessione della detenzione domiciliare, il diritto-dovere di assistere la prole infratreenne, nega implicitamente al genitore l'esercizio dello stesso diritto e l'adempimento dell'identico dovere per il caso in cui la madre manchi o sia assolutamnente impossibilitata ad espletare quel compito. La manifesta incompatibilita' di tale normativa nei confronti dell'art. 3 della Costituzione emerge particolarmente dal collegamento con i principi consacrati negli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione stessa. Il riconoscimento della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, su cui e' ordinato il matrimonio, e il riconoscimento stesso dei diritti della famiglia (art. 29), il dovere e il diritto dei genitori di mantenere ed educare i figli con pari responsabilita', e sopratutto, le provvidenze che la legge deve disporre affinche' siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacita' (art. 30), la protezione che la Carta fondamentale accorda all'infanzia, sollecitando la Repubblica a favorire gli istituti necessari a tale scopo (art. 31), rappresentano infatti un complesso di eminenti valori che rendono intollerabile la suddetta discriminazione. L'art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 va percio' dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole in eta' inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. - S. n. 1/1987.
Riguarda ancheart. 13 legge 663/1986