Art. 47-terDetenzione domiciliare

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La pena della reclusione non superiore a tre anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi e' stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

  • 1)donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di eta' inferiore a cinque anni con la convivente;16
  • 2)persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • 3)persona di eta' superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;
  • 4)persona di eta' minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di liberta' o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca. 19 31
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 aprile 1990, n. 215 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47- ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), cosi' come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Corte costituzionale

19

La Corte costituzionale con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 414 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1991, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di "persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali".

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1997, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1997, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.

Testo vigente dal 19 giugno 1997 al 14 giugno 1998 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47ter · fonte su Normattiva