Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Esclusione dai benefici, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, del condannato straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno - Lesione dei principi della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale delle disposizioni ove interpretate nel senso censurato.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.
sentenza 78/2007massima n. 31092 Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziarioart. 50 Ordinamento penitenziarioart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 5-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 9 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.e altri 1
SENT. 29/84 - ESECUZIONE PENALE - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTA' - ESCLUSIONE PER TALUNI DELITTI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE
Non rientra nella competenza della Corte costituzionale l'adozione di sentenze additive che rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena. Peraltro, la denunciata sfasatura fra le norme sull'assegnazione al lavoro all'esterno e la disciplina concernente la concessione della semiliberta' riguardano il momento applicativo delle norme, per cui alla Corte non e' dato porvi rimedio, sostituendosi al legislatore. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. - S. n. 107/1980; O. nn. 8/1981, 10/1981 e 167/1983.
sentenza 29/1984massima n. 13300 Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziario
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - CONDANNATO CHE ABBIA PRECEDENTEMENTE COMMESSO UN REATO DELLA STESSA INDOLE - ESCLUSIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE - CONDANNATI PER IL DELITTO DI RAPINA - ESCLUSIONE DELLA "LIBERAZIONE ANTICIPATA" - ASSERITO CONTRASTO DI TALE DISCIPLINA CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, Cost. - degli artt. 47 cpv., 48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario), nella parte in cui escludono misure alternative alla detenzione per i condannati che abbiano precedentemente commesso un reato della stessa indole, e con specifico riguardo al profilo di eslcusione della "liberazione anticipata" per i condannati per il delitto di rapina, essendo stata emanata nel frattempo la legge 12 gennaio 1977, n. 1 (di modifica dell'ordinamento penitenziario), i cui artt. 4 e 5 hanno, rispettivaemnte, innovato il sistema ex artt. 47 e 48 della legge impugnata, eliminando (per le misure alternative in genere) la condizione ostativa della precedente commissione di un reato della stessa indole ed abrogato l'art. 54, ultimo comma, stessa legge, che prevedeva (con riguardo al precedente art. 47) cause di non ammissione al beneficio della liberazione anticipata, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce della sopravvenuta normativa.
Riguarda ancheart. 54 Ordinamento penitenziarioart. 47-cpv legge 354/1975
GIUDIZIO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' - LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, ARTT. 48, TERZO COMMA, E 47, SECONDO COMMA (COMBINATO DISPOSTO) - CONCESSIONE DELLA SEMILIBERTA' - CAUSE OSTATIVE - DISTINZIONI OPERATE DAL LEGISLATORE - ASSERITO ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA' - RICHIESTA ESTENSIONE DELLE CAUSE OSTATIVE PER MEZZO DI UNA SENTENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Rientra nella discrezionalita' del legislatore e non compete alla Corte di estendere le previsioni legislative che rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena. Pertanto e' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 48, terzo comma, e 47, secondo comma, l. 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento agli artt. 1,2,3 Cost., cui ostano alla concessione della semiliberta' i reati contro il patrimonio e non quelli contro l'incolumita' pubblica.
Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziarioart. 4 legge 1/1977
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - ESCLUSIONE IN DETERMINATE IPOTESI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 107/1980.
sentenza 8/1981massima n. 16046 ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SEMILIBERTA' - IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERLA AI CONDANNATI PER DETERMINATI REATI - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA ANCHE AI SOGGETTI CHE HANNO COMMESSO IL REATO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PREVEDENTE L'ISTITUTO DELLA SEMILIBERTA' - PRETESA RETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La disciplina prevista dall'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale non e' possibile concedere la semiliberta' in determinate ipotesi, e' ovviamente applicabile anche ai soggetti che si trovano ad espiare la pena per reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge citata; cio', tuttavia, non comporta che la norma denunciata incida sull'ambito temporale di efficacia della norma penale in forza della quale fu emessa la condanna, concernendo, al contrario, soltanto l'applicabilita' della ben diversa disciplina attinente al regime di espiazione della pena detentiva gia' inflitta al momento dell'entrata in vigore della legge in esame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 47, secondo comma, stessa legge). - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.. Al riguardo, v. nota a massime sent. n. 107/1980.
sentenza 10/1981massima n. 14499 Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziario
PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA SEMILIBERTA' E DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE AI CONDANNATI PER DELITTI DI RAPINA, SEQUESTRO, ESTORSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esclusione dell'applicazione delle misure alternative della semiliberta` e dell'affidamento in prova al servizio sociale ai condannati per determinati delitti non contrasta con il principio di eguaglianza, rappresentando una scelta del legislatore, non censurabile dalla Corte nei termini in cui e` proposta la questione, dettata dall'esigenza di fronteggiare piu` efficacemente condotte criminose di particolare pericolosita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 47, secondo comma e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziario
PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - INAPPLICABILITA` SEMILIBERTA` E DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE AI CONDANNATI PER DELITTI DI RAPINA, SEQUESTRO, ESTORSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esclusione dell'applicazione delle misure alternative della semiliberta` e dell'affidamento in prova al servizio sociale ai condannati per determinati delitti non contrasta con il principio della finalita` rieducativa della pena, poiche` la pena persegue anche la tutela del cittadino e dell'ordine giuridico contro la delinquenza sicche` accanto all'emenda del reo si collocano irrinunciabili esigenze di dissuasione, prevenzione e difesa sociale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354).
Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziario
PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - RIFORMA CARCERARIA - ESCLUSIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE PER DETERMINATI CONDANNATI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 111 Cost. - degli artt. 47, secondo comma, 48, terzo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui escludono le misure alternative alla detenzione riguardo ai condannati per delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole, essendo sopravvenuta la legge 12 gennaio 1977, n. 1, la quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 54 e sostituito il secondo comma dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, rendendo possibile l'affidamento al servizio sociale dei condannati che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed incidendo in tal modo sulla stessa previsione dell'art. 48, terzo comma, che vieta la concessione della semiliberta' nei casi considerati dall'art. 47 cpv..
sentenza 50/1978massima n. 14421 Riguarda ancheart. 54 Ordinamento penitenziarioart. 47 Ordinamento penitenziario