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Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e del locale ov'essa e' ubicata, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunzi alla gestione ed il cessionario consegna l'assegnazione della rivendita a trattativa privata, obbligandosi a corrispondere per una sola volta all'Amministrazione un sopracanone di cessione.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986

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