Art. 10

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Inammissibilita' dell'azione civile 1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art10 · fonte su Normattiva