Art. 10

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 5 luglio 2024. Leggi il testo vigente →

Inammissibilita' dell'azione civile 1. Nel procedimento penale davanti al ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 17 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

17

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Testo vigente dal 18 ottobre 2022 al 5 luglio 2024 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art10 · fonte su Normattiva