PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITA' - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER LA PERSONA OFFESA DA REATO ASCRITTO A MINORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI IMPUTATI MAGGIORENNI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che "nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato", in quanto - posto che, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, la separazione dell'azione civile dal processo penale non puo' essere considerata come evoluzione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale, costituendone una modalita' che generalmente e' alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, puo' scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello delle speditezza del processo penale, e che l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potra' essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile; che l'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente rafforzato la possibilita' di separare l'azione civile dal processo penale, valutandosi, da un lato, con favore, che, rispetto al codice previgente, si e' abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale e si e' optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale in coerenza con il sistema del rito accusatorio, e ribadendosi, dall'altro, che la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella del 'simultanens processus' - le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela costituzionale del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile, in ragione sia delle esigenze di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto "antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di non appesantire la rapidita' e snellezza del processo minorile, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalita' del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero, sia della necessita' di privilegiare le finalita' di tutela della personalita' del minore, strettamente connesse all'esigenza di sottrarlo il piu' rapidamente possibile alla sfera del processo, sia della natura derogatoria dei criteri stabiliti dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla disciplina del processo ordinario, sia della ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo ordinario. - S. nn. 206/1971, 169/1975, 39/1982, 171/1982, 443/1990, 192/1991, 250/1991, 77/1993, 135/1995, 60/1996; O. n. 103/1997. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORE DA PROSEGUIRSI SECONDO IL VECCHIO RITO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - PREVISTA AMMISSIBILITA' NEL REGIME TRANSITORIO - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA DEL RITO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLE SCELTA DEL LEGISLATORE PER UNA GRADUALE SOSTITUZIONE DELLA NUOVA ALLA VECCHIA NORMATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito, riguardo ai procedimenti a carico di minori, di assicurare l'immediata operativita', anche in quelli destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, soltanto ad alcuni istituti (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; sospensione del processo e messa alla prova; dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova; sanzioni sostitutive), ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Pertanto il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la norma relativa all'inammissibilita' dell'azione civile e' scelta che non puo' in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 30 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272.
Riguarda ancheart. 28 Processo penale minorileart. 30 d.lgs. 272/1989art. 30 Processo penale minorileart. 29 Processo penale minorileart. 27 Processo penale minorile